[1]transitorie 1. La Corte procede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, all'elezione del Bureau, all'adozione del suo regolamento e alla nomina del Cancelliere conformemente alle disposizioni degli Articoli 7, 9 e 11. Il Governo che ospita la Corte, in collaborazione con il Depositario, provvedera' ai necessari adempimenti. 2. Sino alla nomina del cancelliere, le sue funzioni ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 5, e dell'Articolo 4, paragrafo 7, saranno esercitate dal Depositario.

[2]Fatto a Stoccolma il 15 dicembre 1992 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art39 · fonte su Normattiva