della Corte 1. La Corte adotta il proprio Regolamento che e' soggetto all'approvazione degli Stati parte della presente Convenzione. 2. Il Regolamento della Corte stabilisce, in particolare, le regole di procedura applicabili dalle Commissioni di Conciliazione e dai Tribunali Arbitrali costituiti in applicazione della presente Convenzione. Il Regolamento precisa quali fra tali regole non sono derogabili dalle parti della controversia mediante accordo.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art11 · fonte su Normattiva