Art. 4 (Protocollo finanziario)
, pagamenti e bilancio riveduto 1. Il bilancio approvato costituira' per il Cancelliere, sotto la responsabilita' del Bureau della Corte, autorizzazione a contrarre impegni e a procedere ai pagamenti fino agli importi e per i fini approvati. 2. Il Cancelliere, sotto la responsabilita' del Bureau della Corte, e' autorizzato a effettuare storni tra voci e sotto-voci sino al 15 per cento delle voci/sotto-voci. Tutti questi storni devono essere resi noti dal Cancelliere in coincidenza con il rapporto finanziario di cui all'Articolo 9 del presente Protocollo. 3. Gli impegni cui non si sia fatto fronte entro la fine di un anno finanziario saranno riportati al successivo anno finanziario. 4. Se lo richiedono le circostanze e a seguito di attento esame delle risorse disponibili al fine di individuare possibili economie, il Cancelliere e' autorizzato a presentare un bilancio riveduto, che potra' comportare richieste di stanziamenti supplementari, da sottoporre all'approvazione dei rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. 5. Eventuali residui di bilancio per un determinato anno finanziario saranno dedotti dai contributi fissati per l'anno finanziario successivo a quello in cui i conti sono stati approvati dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. Eventuali disavanzi saranno imputati all'anno finanziario successivo, a meno che i rappresentanti degli Stati parte della Convenzione non decidano il versamento di contributi supplementari.
Testo vigente dal 5 ottobre 1994
