e Immunita' I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunita' concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.
Testo vigente dal 5 ottobre 1994
