ed immunita' 1. La Corte gode suo territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi e delle immunita' necessari per l'adempimento del suo mandato. 2. I giudici, il Procuratore, i Vice-procuratori ed il Cancelliere beneficiano nell'esercizio delle loro funzioni e relativamente a tali funzioni dei privilegi ed immunita' concessi ai capi delle missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi continuano a beneficiare dell'immunita' da qualsiasi giurisdizione per parole, scritti ed atti inerenti all'esercizio delle loro funzioni ufficiali. 3. Il Vice-Cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore ed il personale dell'Ufficio di Cancelleria godono dei privilegi, immunita' ed agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni in conformita' all'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte. 4. Gli avvocati, esperti, testimoni o altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte beneficiano del trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte secondo l'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte. 5. I privilegi e le immunita' possono essere aboliti:

  • a)nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei giudici:
  • b)nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;
  • c)nel caso dei Vice-Procuratori e del personale dell'ufficio del Procuratore, dal Procuratore.
  • d)nel caso del Vice-Cancelliere e del personale dell'Ufficio di Cancelleria, dal Cancelliere.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art48 · fonte su Normattiva