Art. 13 (Protocollo finanziario)
[1]Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati conformemente alle disposizioni dell'Articolo 35 della Convenzione. Il Bureau della Corte potra' inviare la propria opinione sugli emendamenti proposti al Segretariato CSCE affinche' sia trasmessa agli Stati partecipanti alla CSCE.
[2]Il presente Protocollo, redatto nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede, adottato dal Comitato degli Alti Funzionari a Praga, il 28 aprile 1993, conformemente all'Articolo 13 della Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE, e' depositato presso il Governo della Svezia.
Testo vigente dal 5 ottobre 1994
