ripresa di scene naturali in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, puo' essere autorizzata se l'azione del film la rende necessaria. I produttori, i soggettisti e i registi delle coproduzioni, nonche' i tecnici e gli interpreti che partecipano alla produzione, devono essere cittadini italiani o canadesi, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti in Canada. La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. Tuttavia, gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione della coproduzione come appartenenti al loro Paese di residenza.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;57~accordo-art3 · fonte su Normattiva