[1]Riprese

[2](1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 8. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario. (2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica di Croazia, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o soggiornanti di lungo periodo in Italia o in Croazia secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi. (3) La partecipazione al film di personale tecnico e artistico, che non e' nelle condizioni previste dal comma 2, puo' essere permessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti, tenendo nel dovuto conto le esigenze della produzione. (4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede ovvero lavora legalmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Croazia, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo del Paese di residenza.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~art5 · fonte su Normattiva