[1]Riprese
[2](1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 8. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario. (2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica di Croazia, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o soggiornanti di lungo periodo in Italia o in Croazia secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi. (3) La partecipazione al film di personale tecnico e artistico, che non e' nelle condizioni previste dal comma 2, puo' essere permessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti, tenendo nel dovuto conto le esigenze della produzione. (4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede ovvero lavora legalmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Croazia, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo del Paese di residenza.
Testo vigente dal 13 dicembre 2017
