Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
