Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~allegato-art7 · fonte su Normattiva