[1]Articolo III-421

[2]Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita' dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art421 · fonte su Normattiva