[1]Articolo III-421
[2]Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita' dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
