Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita' dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-19-art5 · fonte su Normattiva