[1]Articolo II-102 Diritto d'accesso ai documenti

[2]Ogni cittadino dell'Unione nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art102 · fonte su Normattiva