Art. 43 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](4) Mediatore Europeo Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito agli articoli I-10 e III-335 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (1) della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.
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[3](1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (4) Articolo II-103 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
