[1](1) Diritto d'accesso ai documenti Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo e' stato ripreso dall'articolo 255 del trattato CE, in applicazione del quale e' stato adottato il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo I-50, paragrafo 3 della Costituzione). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (3), il diritto di accesso ai documenti si esercita alle condizioni e nei limiti definiti agli articoli I-50, paragrafo 3 e III-399 della Costituzione.

[2]-------------------------

[3](1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art42 · fonte su Normattiva