[1]Articolo II-105 Liberta' di circolazione e di soggiorno
[2]1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La liberta' di circolazione e di soggiorno puo' essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
