[1]Articolo II-105 Liberta' di circolazione e di soggiorno

[2]1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La liberta' di circolazione e di soggiorno puo' essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art105 · fonte su Normattiva