[1](3) Liberta' di circolazione e di soggiorno 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La liberta' di circolazione e di soggiorno puo' essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Spiegazione Il diritto sancito dal paragrafo 1 e' quello garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast - Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella parte III della Costituzione. Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli da III-265 a III-267 della Costituzione. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.

[2]-------------------------

[3](2) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (3) Articolo II-105 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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