[1]Articolo II-106 Tutela diplomatica e consolare
[2]Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non e' rappresentato, della tutela delle autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
