[1]Articolo II-107 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

[2]Ogni persona i cui diritti e le cui liberta' garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facolta' di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti e' concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora cio' sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art107 · fonte su Normattiva