L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa puo' essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonche' alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale. L'impugnazione non puo' avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-3-art58 · fonte su Normattiva