[1]Articolo II-114 Divieto dell'abuso di diritto
[2]Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attivita' o compiere un atto che miri a distruggere diritti o liberta' riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e liberta' limitazioni piu' ampie di quelle previste dalla presente Carta.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
