Art. 54 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](4) Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attivita' o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle liberta' riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e liberta' limitazioni piu' ampie di quelle previste dalla presente Carta. Spiegazione Questo articolo ricalca l'articolo 17 della CEDU, che recita: "Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attivita' o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle liberta' riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e liberta' limitazioni piu' ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.".
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[3](4) Articolo II-114 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
