[1]Articolo III-127

[2]Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c). Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela. Una legge europea del Consiglio puo' stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art127 · fonte su Normattiva