[1]Articolo III-306

[2]Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtu' del presente capo. Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni. Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art306 · fonte su Normattiva