[1]Articolo III-126
[2]Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalita' di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalita' possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. Il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
