[1]Articolo III-134

[2]La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, quale e' definita dall'articolo III-133. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea mira in particolare a:

  • a)assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
  • b)eliminare le procedure e prassi amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;
  • c)abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;
  • d)istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art134 · fonte su Normattiva