[1]Articolo III-251
[2]1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. Il programma quadro:
- a)fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all'articolo III-249 e le relative priorita';
- b)indica le grandi linee di dette azioni;
- c)stabilisce l'importo globale massimo e le modalita' della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalita' di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non puo' superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge e' adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. 4. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
