[1]Articolo III-137
[2]Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresi' alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attivita' autonome e di esercitarle, nonche' di costituire e gestire imprese, in particolare societa' ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
