[1]Articolo III-139
[2]La presente sottosezione non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attivita' che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. La legge o legge quadro europea puo' escludere talune attivita' dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
