[1]Articolo III-148

[2]Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtu' della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando cio' sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art148 · fonte su Normattiva