[1]Articolo III-147
[2]1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. E adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorita' i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
