[1]Articolo III-164
[2]Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163, le autorita' degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilita' di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformita' del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
