[1]Articolo III-162
[2]E' incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
- a)nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita ovvero altre condizioni di transazione non eque;
- b)nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c)nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- d)nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
