[1]Articolo III-162

[2]E' incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

  • a)nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita ovvero altre condizioni di transazione non eque;
  • b)nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
  • c)nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
  • d)nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art162 · fonte su Normattiva