Art. 7 (Protocollo 36)
1. All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli III-360 e III-361 della Costituzione. 2. All'articolo 171, paragrafo 2 e all'articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 183 e' sostituito dal riferimento all'articolo III-412 della Costituzione. 3. All'articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 e' sostituito dal riferimento all'articolo III-404 della Costituzione. 4. Agli articoli 38, 82, 96 e 98 del trattato CEEA, il termine "direttiva" e' sostituito da "regolamento europeo". 5. Nel trattato CEEA il termine "decisione" e' sostituito da "decisione europea", fatta eccezione per gli articoli 18, 20, 23 e per l'articolo 53, primo comma, nonche' nei casi in cui la decisione e' adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 6. Nel trattato CEEA l'espressione "Corte di giustizia" e' sostituita dall'espressione "Corte di giustizia dell'Unione europea."
Testo vigente dal 21 aprile 2005
