[1]Articolo III-186

[2]1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. 2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art186 · fonte su Normattiva