Art. 16 (Protocollo 4)
Conformemente all'articolo III-186, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. La Banca centrale europea rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
