[1]Articolo III-187

[2]1. Il Sistema europeo di banche centrali e' retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo. 2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e' definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 3. L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:

  • a)o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
  • b)o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione. 4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
  • a)o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
  • b)o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art187 · fonte su Normattiva