[1]Articolo III-201
[2]1. In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o puo' intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato. Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficolta' o minacce di difficolta' incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso. La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione. 2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne fissano le condizioni e modalita'. Il concorso reciproco puo' assumere in particolare la forma di:
- a)un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;
- b)misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficolta' mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
- c)concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi. 3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficolta' ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. Tale autorizzazione puo' essere revocata e le condizioni e modalita' modificate dal Consiglio.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
