[1]Articolo III-200

[2]Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art200 · fonte su Normattiva