[1]Articolo III-210
[2]1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
- a)miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori,
- b)condizioni di lavoro,
- c)sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- d)protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- e)informazione e consultazione dei lavoratori,
- f)rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
- g)condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,
- h)integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283,
- i)parita' tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunita' sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
- j)lotta contro l'esclusione sociale.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
