[1]Articolo III-213

[2]Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti:

  • a)l'occupazione;
  • b)il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
  • c)la formazione e il perfezionamento professionale;
  • d)la sicurezza sociale;
  • e)la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
  • f)l'igiene del lavoro;
  • g)il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo e' pienamente informato. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art213 · fonte su Normattiva