[1]Articolo III-283

[2]1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilita' di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. L'azione dell'Unione e' intesa:

  • a)a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
  • b)a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
  • c)a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilita' degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
  • d)a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
  • e)a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
  • a)la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
  • b)il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art283 · fonte su Normattiva