[1]Articolo III-235

[2]1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

  • a)misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno,
  • b)misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione piu' rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art235 · fonte su Normattiva