[1]Politica dei consumatori

[2]Le Parti si adoperano per cooperare nel settore della politica dei consumatori al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. Le Parti convengono che, per quanto possibile, la cooperazione in questo settore puo' mirare a:

  • a)accrescere la compatibilita' tra le normative di protezione dei consumatori, per evitare barriere commerciali assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori;
  • b)promuovere lo scambio d'informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, inclusi le leggi a protezione dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, l'applicazione delle leggi, l'educazione e il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e i mezzi di ricorso a loro disposizione;
  • c)favorire lo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art20 · fonte su Normattiva