[1]Articolo III-241
[2]1. E' fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o piu' imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione. 2. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessita' delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta le necessarie decisioni europee. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
