[1]Articolo III-242

[2]Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione. La Commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art242 · fonte su Normattiva