[1]Articolo III-240

[2]1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati. 2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione dell'articolo III-236, paragrafo 2. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei intesi a garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Esso puo' adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle istituzioni di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti. 4. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, adotta, nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art240 · fonte su Normattiva