[1]Articolo III-250

[2]1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione. 2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, puo' prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e' indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo e' pienamente informato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art250 · fonte su Normattiva