Articolo III-271 1. La legge quadro europea puo' stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalita' particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessita' di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalita' sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalita' informatica e criminalita' organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalita', il Consiglio puo' adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalita' che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo. 2. Allorche' il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che e' stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea puo' stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa e' adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo III-264. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, puo' chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura di cui all'articolo III-396 e' sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

  • a)rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396, qualora applicabile, oppure
  • b)chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato. 4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non e' stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art271 · fonte su Normattiva