[1]Articolo III-272

[2]La legge o legge quadro europea puo' stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalita', ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art272 · fonte su Normattiva