[1]Articolo III-276

[2]1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorita' di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalita' grave che interessa due o piu' Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalita' che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. 2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

  • a)la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorita' degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
  • b)il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorita' competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust. La legge europea fissa inoltre le modalita' di controllo delle attivita' di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. 3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorita' dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive e' di competenza esclusiva delle pertinenti autorita' nazionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art276 · fonte su Normattiva